EMERGENZA CORONAVIRUS: AUTOCERTIFICAZIONE PER CIRCOLARE E RISCHI PENALI

16 Aprile 2020

In forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, dal 10 marzo fino al 3 aprile e prorogato fino al 4 maggio p.v. per circolare sul territorio nazionale è necessario compilare un modulo di autocertificazione in cui si indicano i motivi del trasferimento. Quelli consentiti sono: motivi di salute, di necessità (come fare la spesa) e di lavoro. Come specificato dal DPCM, in caso di dichiarazione mendace e di accertamento delle autorità, che sono autorizzate a compiere i controlli, potrà venire applicato l’art. 495 del Codice penale. Tale articolo comporta sanzioni anche pesanti, fino ai 6 anni di carcere, tra cui l’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale. 

A fronte di alcune chiamate giunte a Federconsumatori Milano, in particolare di liberi professionisti e piccoli imprenditori preoccupati circa la possibilità di recarsi regolarmente al lavoro, e a fronte delle notizie di arresti in alcune parti d’Italia in seguito alla compilazione mendace dell’autocertificazione, riteniamo opportuno chiarire alcuni punti della questione.

  1. I motivi di salute e le esigenze lavorative per i lavoratori dipendenti rappresentano fattispecie chiare e difficilmente interpretabili;
  2. Per quanto riguarda le esigenze lavorative di liberi professionisti e piccoli imprenditori, invece, è necessario specificare con precisione, nello spazio predisposto, la necessità di recarsi sul posto di lavoro: bisogna chiarire che in assenza di ammortizzatori sociali per queste categorie risulta praticamente impossibile non lavorare regolarmente. Solo oggi infatti è stata prevista una sospensione solo dei mutui prima casa a chi abbia un calo del fatturato del 33%, quindi risultano esclusi gli altri impegni finanziari, nonché il rinvio degli F24 relativi al saldo Iva, ritenute e contributi dei dipendenti e rateazioni.

Compilare il modulo con precisione, dunque, è un primo passo per evitare contestazioni delle autorità, specificando anche se si abbiano in corso prestiti per i quali non è prevista la sospensione e pertanto E’ NECESSARIO andare a lavorare;

3. Rispetto alla previsione del DPCM che prevede l’utilizzo dell’art. 495 C. P. in caso di violazioni, bisogna rilevare alcuni aspetti critici. L’art. 495 C. P., come sottolineato su alcuni organi di stampa dal Presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, punisce la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, qualità o stato. Tuttavia l’autocertificazione prevista dal DPCM non sembra rientrare in questo ambito e sembra anzi configurare un falso ideologico in atto pubblico (art. 483 C. P.). Insomma: potrebbero sorgere differenze interpretative circa il capo di imputazione con una conseguenza poi sui processi penali.

In presenza di uno scenario così dinamico e in evoluzione il presidente Federconsumatori Milano Carmelo Benenti ha dichiarato: “Cercheremo di assistere per quanto possibile le persone in difficoltà. È necessario rispettare le leggi e contribuire allo sforzo collettivo con buon senso e responsabilità, ma è anche necessario evitare situazioni spiacevoli. Proprio rispetto ai dubbi dei liberi professionisti teniamo a far sapere che la nostra struttura legale, e il suo team con specifiche competenze in materia penale, si sta attrezzando per affrontare eventuali processi”.

Federconsumatori Milano ribadisce la propria vicinanza agli utenti e ai consumatori e invita tutti gli utenti in difficoltà o che credono di aver subito un’ingiustizia a contattare il numero telefonico 02-55025313, oppure a inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica sportello@federconsumatori.milano.it